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Data: 08/05/2023 -

Juve, le motivazioni del Collegio di Garanzia: "Comportamenti non corretti sistematici"

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Il CONI ha pubblicato le motivazioni della sentenza sui ricorsi presentati dalla Juventus e dai dirigenti bianconeri contro la FIGC
Il CONI ha pubblicato le motivazioni della sentenza sui ricorsi presentati dalla Juventus e dai dirigenti bianconeri contro la FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha ufficialmente pubblicato le motivazioni della sentenza sui ricorsi presentati dalla Juventus e da diversi dirigenti, ed ex dirigenti, bianconeri contro le decisioni della Corte d'Appello Federale nel processo per plusvalenze.

Il Collegio di Garanzia lo scorso 21 aprile ha deciso di sospendere la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus e di rimandare ogni decisione nuovamente alla Corte d'Appello, respingendo però i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, le cui inibizioni sono ormai definitive. Erano stati invece accolti i ricorsi di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, con ulteriori decisioni rimandate alla Corte d'Appello. Oggi sono uscite le motivazioni ufficiali della sentenza.

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Juventus, le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia sui ricorsi

Di seguito il comunicato del CONI: "Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate".

IL DOCUMENTO COMPLETO CON LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE QUI

 

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Come riportato da Lorenzo Fontani di Sky Sport, la Corte d'Appello Federale ora dovrà ritrovarsi entro 30 giorni, verosimilmente entro la fine di maggio, in una composizione diversa, per discutere nuovamente del caso plusvalenze, facendo riferimento soltanto alle eccezioni accolte dal Collegio di Garanzia. L'obiettivo è chiudere il filone plusvalenze entro la fine del campionato di Serie A 2022/2023. Con ogni probabilità si andrà verso una nuova penalizzazione, che potrebbe però essere ridimensionata rispetto al -15 iniziale.

"Dai nuovi elementi emersi che hanno giustificato la revocazione (del processo, ndr) si è potuto rilevare l'esistenza di comportamenti non corretti 'sistematici e ripetuti'". Così il Collegio di Garanzia motiva la scelta di respingere i ricorsi dei quattro dirigenti con delega (Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene), i cui comportamenti sono "frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento", con "chiari effetti anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive".

Alcuni passaggi chiave delle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia: "Osserva, a tal proposito, il Collegio che la effettiva partecipazione e/o la effettiva consapevolezza dei componenti del CdA – con compiti di gestione societaria e non sportiva – in relazione alle operazioni di natura tipicamente sportiva contestate alla Juventus F.C. S.p.A. e, quindi, la responsabilità personale di costoro in ambito sportivo per le descritte operazioni, avrebbe dovuto essere specificamente valutata dalla Corte Federale di Appello in relazione al modello organizzativo adottato dalla stessa società con attento scrutinio da parte della Corte di merito ai fini della valutazione della coerente ed effettiva responsabilità dei componenti del CdA della Juventus F.C. S.p.A. in relazione alle operazioni di natura gestionale/sportiva poste in essere a monte dell’attività oggettivamente e prettamente riferibile ai consiglieri non esecutivi".

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"Il presupposto da cui è necessario avviare lo scrutinio in parte qua della pronuncia resa in ambito federale è quello che concerne la distinzione e le differenze tra gestione societaria e gestione sportiva di una società calcistica – anche nelle ipotesi in cui questa venga quotata nei mercati regolamentati, come la Juventus S.p.A. - che si riverbera coerentemente nella distinzione tra le posizioni dei dirigenti, che hanno posto in essere le operazioni di natura sportiva, e degli amministratori, che in quelle operazioni non appaiono risultare coinvolti o pienamente consapevoli o informati, e che, comunque, non risulta vi abbiano partecipato".

"La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio rientra, quindi, a pieno titolo nei limiti tracciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’odierno Giudice nei citati richiami giurisprudenziali, non avendo la Corte Federale motivato il proprio convincimento sul rilevante profilo afferente all’ipotetica consapevolezza e responsabilità in ambito sportivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva FIGC dei Consiglieri di Amministrazione privi di deleghe, essendosi (invero) limitata ad affermare – in via del tutto generica – di essersi riferita alle intercettazioni poste alla base della sentenza impugnata, pur connotate da gravi ed evidenti criticità, ma senza indicare in realtà, le ragioni dell’affermato coinvolgimento effettivo e concreto dei soggetti incaricati della gestione societaria della Juventus F.C. S.p.A. nelle operazioni sportive di compravendita di calciatori che hanno generato le più volte citate plusvalenze".

"La decisione della Corte di merito non ha fornito adeguato supporto motivazionale in ordine al profilo della acclarata responsabilità dei consiglieri di amministrazione, affermando – invero apoditticamente – che “il consiglio di amministrazione nel suo complesso ha condiviso, o quanto meno sopportato, la violazione dei principi sportivi” oggetto dell’iniziale deferimento della Procura Federale".



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