Inibizione per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene: cosa comporta il provvedimento?
Cosa vuol dire il provvedimento di inibizione?
Il “caso plusvalenze” diede le sue prime sentenze a gennaio (QUI i dettagli). Oltre alla penalizzazione di 15 punti in classifica alla Juventus (ora tolta momentaneamente), arrivarono inibizioni per Paratici (due anni e mezzo), Agnelli e Arrivabene (due anni), Cherubini (un anno e quattro mesi) e Nedved (otto mesi).
Nella giornata del 20 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze: sospesa, quindi, la penalizzazione di 15 punti in classifica in attesa di un nuovo processo, rinviando la decisione al Tribunale Federale Nazionale: accolto anche il ricorso per Pavel Nedved, che sfugge quindi all’inibizione al contrario di Paratici, Agnelli, Arrivabene e Cherubini. Ma cosa vuol dire esattamente “inibizione”?
Cos’è l’inibizione?
A illuminare il quadro normativo circa il concetto di inibizione è il Codice di Giustizia sportiva della FIGC. Secondo tale Codice, l’inibizione temporanea consiste in un provvedimento che impedisce di “svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”.
L’inibizione nella pratica
Come si traducono queste indicazioni circa l’inibizione nella pratica? Chi venga colpito dal provvedimento di inibizione dovrà osservare:
- “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi”
L’eccezione per l’inibizione temporanea
C’è però un’eccezione prevista dal regolamento circa il provvedimento di “inibizione temporanea”.
“i soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea“.