Collegio di Garanzia, inammissibile il ricorso della SPAL
Il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso della SPAL
Il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile il ricorso della SPAL contro la FIGC, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del Perugia Calcio. Adesso il club di Ferrrara attenderà le motivazioni della sentenza e valuterà il ricorso al TAR. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal CONI.
Collegio di Garanzia, inammissibile il ricorso della SPAL
Questo il comunicato: “Il Collegio di Garanzia dello Sport. Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società S.P.A.L. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per l’annullamento del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri
presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi
richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi;
nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per il campionato di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo. Dichiara inammissibile il ricorso della Società S.P.A.L. S.r.l.. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della A.C. Perugia Calcio S.r.l”.