Consiglio di Stato, accolto il ricorso della Lega B: sospeso il giudizio del TAR
Dopo il ribaltone di mercoledì, in cui il TAR aveva accolto i ricorsi di alcuni club di Serie C sul format del campionato di Serie B, nella mattinata di sabato 27 ottobre il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Lega di Serie B, che ha portato all’immediata sospensione di tutte le decisioni del TAR. Ora la palla passa al Consiglio Federale di martedì 30, in cui si potrà avere un quadro più chiaro della situazione.
Va però precisato che la decisione del Consiglio di Stato (con la Serie B a 19 che sarebbe legittima) non può non essere presa in considerazione dal Consiglio Federale di martedì. Quindi, senza voler anticipare la decisione del Consiglio Federale, la strada presumibilmente sarà quella di mantenere le cose come stanno. Ma bisogna aspettare ancora, in questa storia che sembra non finire mai.
Ecco il comunicato ufficiale: “Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8463 del 2018,
proposto da
Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;
contro
Novara Calcio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita in giudizio;
nei confronti
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Lega Nazionale Professionisti di Serie A, Lega Italiana Calcio
Professionistico, Ternana Calcio s.p.a., Virtus Entella s.r.l., Catania Calcio s.p.a.,
Robur Siena s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non
costituite in giudizio;
N. 08463/2018 REG.RIC.
Fc Pro Vercelli 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con
domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Gabriele Cacciotti in Roma,
via del Mascherino, 72;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia
Mazzarelli, Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, via Panama, 58;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.
06359/2018, resa tra le parti, concernente annullamento – previa sospensione
dell’efficacia – della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1
ottobre 2018, nonché delle delibere assunte dal Commissario straordinario della
F.I.G.C., pubblicate sul C.U. n. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. n. 48 del 13 agosto
2018 e sul C.U. n. 49 del 13 agosto 2018.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
degli artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, Cod. proc. amm.;
Considerata, preliminarmente, la legittimazione a ricorrere della Lega Nazionale
Professionisti di Serie B, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e
differenziata in relazione allo specifico oggetto della vertenza;
Rilevato che, prima facie, non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in
merito all’effettivo superamento – da parte del Commissario Straordinario della
F.I.G.C. nell’adozione degli atti impugnati – dei limiti della delega conferitagli,
proprio in ragione dell’ampiezza del relativo oggetto, concernente “tutti gli atti
necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle
funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale
N. 08463/2018 REG.RIC.
predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari”;
Ritenuto che, allo stato, le considerazioni di cui alla decisione del Tribunale
Federale Nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione della posizione
delle società non “ripescate” (tra cui la qui interessata Novara Calcio s.p.a.) in
relazione al da loro auspicato “ripescaggio”, appaiono corrette, in ragione della
natura degli atti cui fanno fronte; e ciò anche alla luce delle considerazioni di cui alla decisione del Tribunale
Federale Nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione della posizione
delle società non “ripescate” (tra cui la qui interessata Novara Calcio s.p.a.) in
relazione al da loro auspicato “ripescaggio”, appaiono corrette, in ragione della
natura degli atti cui fanno fronte; e ciò anche alla luce delle considerazioni di cui a
Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49;
Rilevato, quanto al periculum in mora, che nel dovuto bilanciamento tra gli
interessi contrapposti, quello generale alla sicurezza e garanzia del regolare
ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane
prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione;
Considerato infine che comunque continuano a restare immanenti all’autonomia
decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità
circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati (cfr. Corte
costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49);
Considerato pertanto che appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica ex art. 56
Cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di decreto monocratico ex art. 56 Cod. proc. amm. e, per
l’effetto, sospende gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 15 novembre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2018.”