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Insulti razzisti a Maignan, l’Udinese fa ricorso contro la gara a porte chiuse

L’Udinese ha deciso di presentare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di giocare una partita a porte chiuse per i cori razzisti contro Maignan

L’Udinese ha deciso di presentare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo, che nella giornata di martedì 23 gennaio aveva comunicato ufficialmente la sanzione di una partita a porte chiuse. La scelta del Giudice Sportivo era arrivata in seguito all’episodio dei cori razzisti contro il portiere del Milan Mike Maignan, che avevano causato anche la momentanea sospensione della partita. 

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L’Udinese presenta ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo

L’Udinese ha quindi deciso di presentare ricorso contro la decisione la sanzione decisa dal Giudice Sportivo, che in merito all’episodio aveva comunicato quanto segue: “Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti“. 

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 “Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474 dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte). Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS)“. 

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Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS). Delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse“.