Due giornate di squalifica per Theo Hernandez, una per Francisco Conceicao, con il giocatore bianconero che dovrà pagare un'ammenda. È questa la decisione del Giudice Sportivo dopo i cartellini rossi ricevuti dai giocatori di Milan e Juventus. A comunicarlo è stata la Lega Serie A nella mattina di martedì 8 ottobre.
Serie A, Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Theo Hernandez, una a Conceicao. Ammenda per la Roma
Dopo la sconfitta del Milan arrivata contro la Fiorentina, Theo Hernandez è stato espulso al termine del match per aver protestato contro il direttore di gara. A Torino invece, durante Juventus-Cagliari, Francisco Conceicao ha ricevuto il secondo cartellino giallo in seguito a una simulazione in area di rigore.
Così, nella giornata di martedì 8 ottobre, la Lega Serie A ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo. Il comunicato:
- "SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara,
più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara"; - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA
DI € 2.000,00, FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus): doppia ammonizione
per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per
avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area
di rigore avversaria".
Inoltre, Fiorentina e Roma dovranno pagare un'ammenda a causa di alcuni episodi che si sono verificati nel corso della settima giornata di Serie A.
- "Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di
giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire
la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale".