"Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.07 del 29 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 15° del primo tempo dal calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la volontarietà del gesto; considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell’azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistente di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest’ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa;
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Patrick Cutrone (Soc. Milan).