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Data: 14/11/2018 -

Foggia, il CONI accoglie il ricorso ma rimanda la decisione al tribunale di secondo grado

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Respinto il ricorso di Fedele Sannella, il fratello Franco è stato invece assolto dalle accuse. Per il club rossonero è in vista un'ulteriore diminuzione della penalizzazione da scontare in campionato
Respinto il ricorso di Fedele Sannella, il fratello Franco è stato invece assolto dalle accuse. Per il club rossonero è in vista un'ulteriore diminuzione della penalizzazione da scontare in campionato

In occasione dell'udienza odierna, il Collegio di Garanzia del CONI ha deliberato così riguardo al caso Foggia. Respinto il ricorso di Fedele Sannella, che viene inibito per 3 anni in quanto responsabile di aver impiegato somme derivanti da attività illecite nell'attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio. Accolto invece il ricorso di Franco Sannella, al quale era stata inflitta l'inibizione per un anno dalla decisione della Corte Federale d'Appello FIGC: il CONI annulla la decisione impugnata, sostenendo che il ricorrente non ha avuto controllo sulle vicende contabili del Foggia Calcio. Il Collegio di Garanzia ha infine accettato il concetto della sproporzione della pena, in seguito alla quale sono stati inflitti dapprima 15 e quindi 8 punti di penalizzazione al Foggia, dopo il cambio di format della Serie B. La decisione è stata rimandata al tribunale di secondo grado, ma per i rossoneri si profila dunque un'ulteriore riduzione della penalizzazione in classifica.

Questo il comunicato ufficiale:

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze che si è tenuta oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) Ha respinto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da Fedele Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per 3 anni;

2) Ha accolto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da Francesco Domenico Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Corte Federale d'Appello FIGC e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l., infliggendogli la pena dell’inibizione per un anno; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA;

3) Ha accolto e, per l'effetto, rinviato alla CFA FIGC, nei sensi di cui in motivazione il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

Tags: Foggia



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