Omologato l’1-1 verificatosi sul campo. Questa la decisione del giudice sportivo in seguito al “caso” Cittadella-Pisa, la partita valida per la terza giornata di Serie B, per la quale la società ospite aveva fatto ricorso in seguito a un errore nella distinta presentata dai veneti.
Multa da 10mila euro per il Cittadella
Nella distinta presentata dal Cittadella in occasione della partita contro il Pisa, i veneti non avevano messo in distinta Jacopo Desogus, calciatore subentrato poi nel secondo tempo. Edoardo Gorini, l’allenatore del Cittadella, ha ammesso l’errore in conferenza stampa, così come lo aveva notato Inzaghi, allenatore del Pisa: “Pensavamo fosse in tribuna”.
In seguito al fatto, la società nerazzurra ha presentato ricorso, sperando nella vittoria a tavolino. Il Giudice Sportivo, però, si è limitato a una multa per il Cittadella, omologando il risultato, rimasto fino a ora “sub iudice”. Il motivo? Una correzione presentata a gara in corso dal club.
In seguito, il comunicato del Giudice Sportivo:
“Alle 20.44, poi a partita in corso, la Soc. Cittadella caricava sul portale della Lega un
altro elenco dei partecipanti alla gara (“Seconda Distinta”), ove al posto del calciatore
De Luca, veniva inserito Desogus. Circostanze queste confermate anche dalla Soc. Pisa
che riferisce di aver ricevuto alle 20.44 dal portale della Lega la comunicazione del
deposito della Seconda Distinta e poi di aver ricevuto al termine del primo tempo,
all’incirca verso le 21.20, la Seconda Distinta in versione cartacea. Al minuto 71 della
gara il calciatore Desogus entrava in campo in sostituzione di altro calciatore titolare e
disputava la gara fino al termine.
E’ pacifico, dunque, che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del
Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi del calciatori delle
squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore
decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori.
Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto
inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per
l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente,
pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia
avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla sanzione da irrogare, tuttavia, occorre considerare che, come ha anche
avuto modo di affermare il Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n.
15/17), il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in materia di sanzioni è improntato al
principio della tassatività della norma che non consente di poter allargare o restringere
la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli
equilibri dei campionati i cui esiti, dovrebbero essere solo il frutto del merito sportivo.
Ciò posto la modifica, dopo l’inizio della partita, dell’elenco dei calciatori viola comunque
la norma dell’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ma tale violazione non è
prevista nel tassativo elenco dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le
circostanze punite con la perdita della partita”.