Foggia, il CONI accoglie il ricorso ma rimanda la decisione al tribunale di secondo grado
Respinto il ricorso di Fedele Sannella, il fratello Franco è stato invece assolto dalle accuse. Per il club rossonero è in vista un’ulteriore diminuzione della penalizzazione da scontare in campionato
In occasione dell’udienza odierna, il Collegio di Garanzia del CONI ha deliberato così riguardo al caso Foggia. Respinto il ricorso di Fedele Sannella, che viene inibito per 3 anni in quanto responsabile di aver impiegato somme derivanti da attività illecite nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio. Accolto invece il ricorso di Franco Sannella, al quale era stata inflitta l’inibizione per un anno dalla decisione della Corte Federale d’Appello FIGC: il CONI annulla la decisione impugnata, sostenendo che il ricorrente non ha avuto controllo sulle vicende contabili del Foggia Calcio. Il Collegio di Garanzia ha infine accettato il concetto della sproporzione della pena, in seguito alla quale sono stati inflitti dapprima 15 e quindi 8 punti di penalizzazione al Foggia, dopo il cambio di format della Serie B. La decisione è stata rimandata al tribunale di secondo grado, ma per i rossoneri si profila dunque un’ulteriore riduzione della penalizzazione in classifica.
Questo il comunicato ufficiale:
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof.
Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze che si è tenuta
oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha respinto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da
Fedele Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus
Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC) e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma
e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC,
di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte
in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per
aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio
s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite,
infliggendogli la sanzione della inibizione per 3 anni;
2) Ha accolto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da
Francesco Domenico Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società
Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC), della Corte Federale d’Appello FIGC e della Procura
Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n.
022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e
riconosciuto la responsabilità del ricorrente per non aver controllato
le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l., infliggendogli
la pena dell’inibizione per un anno; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA
DECISIONE IMPUGNATA;
3) Ha accolto e, per l’effetto, rinviato alla CFA FIGC, nei sensi di
cui in motivazione il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018,
dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura
Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della società
Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale
d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del
22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal
Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n.
1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l’effetto, ha irrogato, in capo alla
suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in
classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti
irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione
dell’art. 4, comma 1, CGS – a titolo di responsabilità diretta, per le
condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e
legale rappresentante della ricorrente) – e dell’art. 4, comma 2, CGS –
a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra
gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele Sannella e Francesco
Domenico Sannella.