Giocatori e scommesse: il regolamento sulle squalifiche
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Data: 12/10/2023 -

Giocatori e scommesse: cosa dice il regolamento

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Cosa dice il regolamento della giustizia sportiva sul capitolo scommesse effettuate dai giocatori
Cosa dice il regolamento della giustizia sportiva sul capitolo scommesse effettuate dai giocatori

Dopo la notizia riguardante Fagioli, anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono stati sentiti dalla polizia sul caso scommesse. Come confermato dalla stessa FIGC, i due giocatori lasceranno il ritiro degli azzurri a Coverciano per tornare ai rispettivi club di appartenenza. Le scommesse effettuate dai calciatori sono un tema molto discusso all'interno delle varie Federazioni e anche la Federcalcio italiana ha un suo regolamento riguardo a questo.

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Giocatori che scommettono: cosa dice il regolamento

La giustizia sportiva ha racchiuso all'interno dell'articolo 24 del regolamento le norme in merito alle scommesse dei calciatori. Ecco cosa dice:

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

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Il regolamento prosegue con i commi 3, 4 e 5

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

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Riepilogando, il regolamento afferma come tutti i tesserati professionisti alla Federcalcio italiano abbiano il divieto di scommetere sugli incontri della stessa disciplina. Nel comma 2 si pone particolare attenzione anche sulle piattaforme illegali che raccolgono le scommesse.

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