Roma, annullata la squalifica a Strootman: il dispositivo della sentenza della Corte Sportiva d’Appello
Sospiro di sollievo per la Roma che, nelle prossime importanti sfide contro Milan e Juventus, potrà contare su Kevin Strootman, a cui è stata annullata la squalifica per due giornate inflittagli dopo il derby. La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso dei giallorossi in base alle motivazioni contenuto all’interno di questo dispositivo:
“Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi
di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre
parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha
potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla
simulazione stessa e non all’evento.
Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro
abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione.
Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza,
nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal
comportamento di un avversario.
Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman
abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo,
comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque
incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel
merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio.
P.Q.M.
La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7
C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma.
Dispone restituirsi la tassa reclamo”.