La Procura Federale, in seguito all'indagine dopo il fallimento del Palermo Calcio, ha reso noti i deferimenti per i dirigenti e amministratori della stagione 2018/2019.
Tra questi (14 in totale) c'è Maurizio Zamparini, accusato di aver «determinato [...] una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto [...], determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione».
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Di seguito il comunicato completo
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
1.- il Sig. ZAMPARINI Maurizio, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018: - per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
2.- la Sig.ra GIORDANI Laura, componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. già dal 2013 e fino al 9.4.2018: - per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
3.- il Sig. GIAMMARVA Giovanni, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 30.10.2017 al 7.11.2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 9.8.2018: - per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
4.- il Sig. BETTINI Andrea, componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3.5.2018 al 2.7.2018: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
5.- la Sig.ra DE ANGELI Daniela, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 12.7.2018 all’8.8.2018 e dal 14.2.2019 al 17.2.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9.8.2018 all’8.9.2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18.2.2019 al 3.5.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
6.- la Sig.ra ZAMPARINI Silvana Rita, componente del consiglio di amministrazione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 25.7.2018 al 19.12.2018: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
7.- il Sig. FACILE Emanuele, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 20.12.2018 al 30.12.2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 13.2.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
8.- il Sig. RICHARDSON Ian Clive, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 20.12.2018 al 30.12.2018 e presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 14.2.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
9.- il Sig. TREACY Micheal John, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 31.12.2018 al 13.2.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
10.- il Sig. ALBANESE Alessandro, presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3.5.2019 all’11.8.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
11.- il Sig. TUTTOLOMONDO Walter, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3.5.2019 all’11.8.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
12.- il Sig. COCO Attilio, componente del consiglio di amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3.5.2018 all’11.8.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
13.- il Sig. MACAIONE Vincenzo, vice presidente e direttore generale della U.S. Città di Palermo S.p.A. dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.;
14.- il Sig. BERGAMO Roberto, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3-5-2019 al 30.6.2019, nonchè presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Città di Palermo S.p.A. dall’1.7.2019 all’11.8.2019: - Per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della F.I.G.C.