La Corte Federale d'Appello ha parzialmente accolto i ricorsi del Parma in merito alla sanzione di -5 punti e alla squalifica di Calaiò.
Il club dovrà pagare un'ammenda di 20mila euro e non avrà penalizzazioni di punti in classifica, mentre al giocatore la squalifica è stata ridotta: sarà fino al 31 dicembre 2018 e non più di due anni (ma resta anche per lui l'ammenda da 30mila euro).
Respinto invece il ricorso del Palermo.
Di seguito il comunicato integrale della FIGC:
1. Ricorso Calc. CALAIO’ EMANUELE (all’epoca dei fatti
tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl)
avverso le sanzioni:
- squalifica di anni 2;
- ammenda di € 20.000,00;
inflitte al reclamante per violazione dell’art. 7, commi 1 e
2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale –
nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)
2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)
3. Ricorso US CITTA’ DI PALERMO SPA
avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società
Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del
Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18
GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del
23.7.2018)
4. Ricorso AC CESENA SPA
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 in
classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.
seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n.
14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018 (Delibera
del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -
Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)
5. Ricorso VIRTUS ENTELLA SRL
avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società
AC Cesena SpA seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del
25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)
ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:
- squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele;
- ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l..
RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di
Palermo S.p.A.
ACCOGLIMENTO del motivo di appello formulato
dalla società A.C. Cesena S.p.A., RIMETTE gli atti
al Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare per la trattazione della presente
controversia unitamente a quella concernente
gli altri soggetti riguardati dal deferimento n.
670 del 25.6.2018