Il dialogo società di calcio-tifosi è diventato un aspetto sempre più delicato nel calcio moderno. Gli episodi sempre più ricorrenti dove i tifosi insoddisfatti dell’andamento tecnico delle squadre chiamano i giocatori sotto la curva quasi a dover giustificare gli insuccessi oppure la chiusura di alcuni settori degli stadi ne sono un esempio evidente.
Negli anni, a partire dal 1989, lo Stato è intervenuto con provvedimenti legislativi nel tentativo di portare chiarezza nei comportamenti da tenere ma ancora allo stato attuale le soluzioni trovate non hanno trovato accoglimento favorevole di tutte le parti, in special modo dei tifosi.
Solo a partire dal 2011 l’Uefa, all’interno del Manuale delle Licenze, ha previsto che le società calcistiche, mediante un proprio rappresentante denominato SLO (Supporter Liaison Officer), devono assicurare un costante dialogo con i propri tifosi. La FIGC aveva fissato inizialmente al 31 ottobre 2012 la data ultima in cui le società avrebbero dovuto istituire i propri SLO, ma due anni dopo doveva richiamare le società al rispetto fissando che, entro il 31 luglio 2014, avrebbero dovuto istituire il “delegato delle Società ai rapporti con le Tifoserie”, con l’indicazione delle sue principali funzioni e responsabilità prevedendo, in caso d’inosservanza, la sanzione di un’ammenda non inferiore a 20.000 euro.
Non accadeva sostanzialmente nulla tanto che, nel 26 giugno 2015, la Federazione reiterava il richiamo e fissava le “Linee guida per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i Club e i tesserati, nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, definendo ruoli e attribuzioni dei soggetti e delle figure che hanno rapporti con la tifoseria”.
Le società finalmente si sono solo formalmente allineate, limitandosi a inviare una scheda informativa, predisposta dalla Federazione, in cui erano indicati soltanto i dati anagrafici, i recapiti del Delegato, il suo inquadramento contrattuale, mentre le società stesse sono state lasciate libere di precisare le mansioni del Delegato.
Nella guida si stabilisce che il delegato SLO avrebbe valutato, sulla base di requisiti concordati con il management della società, le associazioni o i gruppi dei tifosi che potevano interloquire con i tesserati della società, autorizzando con ciò le società a scegliere discrezionalmente i soggetti con i quali dialogare, nel rispetto di quanto scritto anche nel Codice di Giustizia Sportiva che statuisce che ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società e che, in ogni caso, detti rapporti devono essere autorizzati dal Delegato della società ai rapporti con la tifoseria. Inoltre si stabilisce che, in caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano sanzioni che possono consistere anche nella squalifica per una o più giornate di gara o nell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e/o a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro, e nell’ammenda con diffida, pari a 20.000 euro per violazioni nell’ambito della Serie A, a 8.000 euro nell’ambito della Serie B e a 4.000 nell’ambito di Lega Pro. Questo ha creato evidenti situazioni di conflitto con alcune frange della tifoseria che si sono sentite completamente tagliate fuori dalle iniziative di sostegno e vicinanza alla squadra.
In effetti, esistono alcune contraddizioni su chi deve mantenere i rapporti tra i tifosi e la società perché le linee guida stabiliscono che è il management della società a concordare con lo SLO i requisiti per autorizzare incontri con le associazioni o gruppi di tifosi, mentre il Codice di Giustizia Sportiva dice che è il Delegato SLO ad autorizzare i rapporti con la tifoseria, senza dover prima concordare con il management della società quali siano i soggetti della tifoseria con i quali confrontarsi.
A questo si aggiunge quanto stabilito per il DASPO che vieta alle società di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti che siano stati, comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi, e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate”, con l’eccezione per le società sportive aventi tra le finalità statutarie, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica.
Tutto ciò rappresenta un quadro generale che, mentre da un lato prevede che le società assicurino un dialogo costante con le proprie tifoserie, secondo il Manuale delle licenze Uefa e FIGC e in linea con il Documento messo a punto nell’aprile 2014 dalla Task Force del Ministero dell’Interno, lo SLO deve “ intrattenere rapporti costanti e costruttivi con i tifosi e le loro rappresentanze”, come fissato nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia l’art. 8 della legge n. 41/2007, evidenziato in precedenza, dall’altro pongono considerevoli e drastiche restrizioni al dialogare tra le parti.
Queste incongruenze rappresentano una chiara difficoltà nei rapporti che disciplinano i contatti tra società e tifosi, cui si è tentato di porre riparo presentando alcune proposte di legge che prevedono proprio che la rappresentanza sia riconosciuta ad associazioni di tifosi con un numero d’iscritti non inferiore a 500 consumatori sportivi, associate o affiliate alle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco di quelle facenti parti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Senza dimenticare che la legge istitutiva dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) prevede che ne possa far parte “ il rappresentante dell’organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei Club professionisti”, purtroppo finora mai costituito e che, in mancanza di quest’ultimo, “la designazione è richiesta alla Federazione Italiana Gioco Calcio”, cosa mai avvenuta. Questa è una grave lacuna da parte dei gruppi di tifosi organizzati che si privano di una grande opportunità.
In questo contesto da non trascurare è il divieto ai calciatori di andare a salutare i propri tifosi alla fine delle partite, quando questi comportamenti costituiscano forme d’intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. Tuttavia quanto prima detto non è da confondere con il ringraziamento che alcuni giocatori, sia individualmente sia in gruppo, offrono, alla fine della gara, ai propri tifosi per il sostegno da questi dato e dai primi ricevuto.