Oggi parliamo di un avvenimento che accade raramente sui campi di calcio, almeno nelle categorie più importanti, ma non così eccezionale sui campetti di periferia o nelle categorie cosiddette locali o provinciali e cioè che una gara di calendario non si disputi per la mancanza dell’arbitro oppure che per il mancato arrivo dell’arbitro designato si debba ricorrere alla sua sostituzione.
Ad onor del vero bisogna dire che l’Associazione Italiana Arbitri ha organizzato una vera e propria rete tecnologica perché sia garantita sempre la presenza di un arbitro federale. Ogni Organo Tecnico designante mette a disposizione degli addetti ai lavori (dirigenti, società e arbitri) numeri di telefonici dedicati cui rivolgersi, stabilendo una precisa tempistica d’intervento, in modo da garantire che la gara interessata sia “coperta” da un direttore di gara.
Il regolamento fissa i compiti che le società devono adempiere al verificarsi dell’evento e recita che.
“se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro designato non è presente nel campo di gioco, le due squadre devono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza”.
Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due Società interessate devono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:
1 - un arbitro a disposizione della C.A.N. A (serie A) - C.A.N. B (serie B) può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della CAN PRO (serie C);
2- un arbitro a disposizione della CAN PRO (serie c) può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della CAN D (serie D);
3 - un arbitro a disposizione della CAN D (serie D) può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un CRA (Comitato Regionale);
4- un arbitro a disposizione di un CRA (Comitato Regionale) può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla Società ospitante quanto su quella ospitata.
Qualora non sia trovato un altro arbitro in possesso dei requisiti sopra elencati la gara non viene disputata. Nel caso siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell’arbitro designato, compete a questi dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico, la direzione della gara è affidata all’arbitro a disposizione dell’organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.
La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall’arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto di gara, deve essere inoltrato dall’arbitro supplente alla Lega, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.
La Società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità dei precedenti commi del presente articolo è considerata a ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. In questo caso il Giudice Sportivo potrà decidere, in casi eccezionali anche di ripetere la gara, ma quasi sicuramente assegnerà la sconfitta della gara alla squadra rinunciataria.
Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo di gioco e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, solo in questo caso, la direzione della stessa.
Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall’arbitro supplente.