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Data: 14/03/2016 -

Regolamentiamo – I casi di interruzione della gara per impraticabilità del terreno di gioco

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Il regolamento utilizza il termine “sospensione” per definire la situazione in cui la gara non è portata a termine per decisione arbitrale e questo può dipendere da molti fattori. Nel regolamento compare spesso anche il termine “interrompere”, ma è riferito alle decisioni che assume l’arbitro per fermare il gioco perché si è verificata un’infrazione al regolamento, oppure si è verificato qualche avvenimento dallo stesso non contemplato, che ha bisogno di essere valutato. Il primo riferimento di sospensione appare alla regola uno e si riferisce all’impraticabilità del terreno di gioco laddove nell’elencare le cause che la determinano: neve o fango; ghiaccio; pioggia o allagamenti; vento; insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità aggiunge che “ qualora l’arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo”, sospenderà momentaneamente la gara, invitando le squadre a tenersi a sua disposizione per il tempo che riterrà opportuno. In caso di impedimenti definitivi, decreterà la sospensione conclusiva della gara. Esistono altri motivi che possono portare al rinvio, alla sospensione, temporanea o definitiva della gara, ma noi esamineremo solo i casi i cui la decisione arbitrale comporta l’interruzione della gara e il suo recupero in altra data. La FIGC, agli articoli 56 e 57 delle NOIF, stabilisce che le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui è affidata l'organizzazione: gare di qualificazione; gare da ripetersi per effetto di annullamento; gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo. La Lega Naz. Professionisti Serie A ha stabilito che per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall’arbitro. Per le gare interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell’accordo da parte della Lega. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della Lega, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità: la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto dell’arbitro; nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o no sulla distinta dell’arbitro il giorno dell’interruzione, con le seguenti avvertenze: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita, non possono essere schierati nuovamente; i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa a una gara disputata successivamente alla partita interrotta; le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non sono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. La Lega Naz. Professionisti Serie B ha confermato, come per la Lega Serie A, che per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, la prosecuzione di una gara sarà disposta per i soli minuti non giocati, riprendendosi la partita esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto arbitrale. La Lega PRO ha stabilito che per le gare dell’attività agonistica organizzate dalla lega interrotte dall’arbitro, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, le stesse devono essere ripetute e dovranno iniziare dal 1° minuto di gara. La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha deliberato che per le gare dell’attività agonistica organizzate dalla lega interrotte dall’arbitro, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, le stesse devono essere ripetute e dovranno iniziare dal 1° minuto di gara. Il Settore Giovanile e Scolastico ha deciso che per le gare dell’attività agonistica organizzate dalla lega interrotte dall’arbitro, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, le stesse devono essere ripetute e dovranno iniziare dal 1° minuto di gara. L’articolo 57 del Codice di Giustizia Sportiva riguarda le sanzioni inerenti alla disputa delle gare in cui una società è ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, che niente hanno a che vedere con la sospensione delle gare per impraticabilità del terreno di gioco decisa dall’arbitro.

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