Luca Rossettini è stato squalificato per un turno per aver pronunciato un’espressione blasfema. Ma il giocatore, molto credente, pur accettando il verdetto del giudice sportivo relativamente al referto arbitrale, ha sentito il bisogno di negare di aver usato parole di questo tipo. Per questo il Lecce ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, che comincia proprio con le dichiarazioni del giocatore.
"Con riferimento alla squalifica per una giornata comminata a mio carico dal Giudice Sportivo con la Decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 ottobre 2020 intendo precisare quanto segue. Il Provvedimento è stato assunto poiché “alzandosi dalla panchina, contestando l'espulsione del proprio allenatore” avrei “proferito un'espressione blasfema”. Se da un lato confermo che, al momento dell’espulsione di Mister Corini, ho espresso il mio dissenso per la decisione assunta nei confronti dell’Allenatore, dall’altro, nego fermamente di avere utilizzato alcuna espressione blasfema. Senza volere disconoscere il valore del referto redatto dall’Ufficiale di Gara e dando atto della difficoltà della ricostruzione dell’accaduto, non posso non evidenziare come non appartenga alla mia indole, alla mia educazione ed al mio modo di vivere e praticare la fede cristiana l’utilizzo di tali espressioni. I principi ed i valori in cui credo mi portano a non ricorrere mai, in nessuna circostanza, ad espressioni di tal genere. Sono convinto, nella consapevolezza della difficoltà del ruolo arbitrale, che si sia trattato di un semplice errore di percezione in una fase assai concitata della gara, ma ho il dovere di ribadire di non avere pronunciato l’espressione blasfema che erroneamente mi viene attribuita".
Questa, inoltre, la posizione della società: “L’U.S. Lecce prende atto della nota del calciatore Luca Rossettini di cui conosce ed apprezza i valori etici e morali, esprimendo il proprio convincimento circa la verità degli accadimenti come ricostruiti dal calciatore. Tanto al fine di tutelare l'integrità morale del Calciatore e senza alcuna finalità strumentale dal momento che, di comune intesa, non verrà proposto ricorso contro la squalifica nella consapevolezza che non si possa superare la valenza probatoria del referto di gara pur fondato, in buona fede, su un errore di percezione”.