Anche quest’anno la Lega Nazionale professionisti Serie A ha richiamato, con la circolare n° 4 del 5 luglio scorso, il rispetto del Regolamento delle divise da gioco. Ha fissato al 5 agosto 2016 il termine ultimo perché le società depositino in Lega gli elenchi con la numerazione delle maglie da gioco di tutti i calciatori, compilando l’apposito modulo, che dovrà essere aggiornato e depositato in Lega ogni volta che l'elenco subirà variazioni.
A ogni calciatore dovrà essere assegnato un numero fisso per l’intera stagione sportiva che può variare dal numero 1 al numero 99. La numerazione è assolutamente autonoma e i calciatori potranno quindi avere numeri di maglia diversi da quelli loro assegnati nella stagione precedente. L’elenco di cui parla la Circolare deve includere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del regolamento delle Divise da Gioco della LNPA, “tutti i calciatori professionisti in organico all'inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché i giovani che vengono impiegati in gare ufficiali”.
Il presente elenco, pertanto è del tutto indipendente da quello, distinto e autonomo, che le Società sono tenute a presentare ai sensi del C.U. FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 ai fini del "tetto alle rose". La delibera del Consiglio Federale del 20/11/2014, richiamata in precedenza, ha stabilito che, dalla stagione sportiva 2015/2016, gli organici delle società che svolgeranno attività professionistica dovranno essere composte di 25 calciatori. In questo numero devono essere compresi quattro calciatori cresciuti nel settore giovanile della società e quattro calciatori che sono cresciuti in settori giovanili di squadre italiane. La delibera consente alle società di serie A l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quelli dell’elenco dei 25 calciatori iniziali, di calciatori, tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21° anno di età (“calciatori under 21”).
Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute a inviare alla Lega l’elenco dei 25 calciatori, indicando quali siano i quattro “calciatori formati nel club” e quali siano i quattro “calciatori formati in Italia”.
L’elenco dei 25 calciatori può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti. Scaduto il predetto termine, l’elenco dei 25 calciatori può essere nuovamente variato, dall’inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo.
Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono comunque procedere alle variazioni indicate nell’elenco dei 25 calciatori nei casi seguenti: a) sostituzione di un portiere con un altro portiere; b) sostituzione di un calciatore proveniente dall’estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer; c) sostituzione di un calciatore al quale sia stato revocato il tesseramento; d) sostituzione di un calciatore con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto; e) sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino a un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori.
Le variazioni dell’elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse alla Lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata alla Lega prima dell’inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega.
E’ fatto divieto ai calciatori non inseriti nell’elenco dei 25 calciatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità dell’elenco stesso. Tale divieto non sussiste per i calciatori che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21° anno di età. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni sopra riportate. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara.