Carlo Tavecchio si è dimesso da Presidente della FIGC e fra novanta giorni, come da Statuto Federale, saranno indette le nuove elezioni per nominare il suo successore. In questa sede illustriamo il percorso e i protagonisti che saranno chiamati a partecipare all’Assemblea Elettiva, organismo che procederà alla vera e propria elezione.
L’Assemblea elettiva si compone di 278 delegati in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti, degli atleti, dei tecnici e degli arbitri. Ognuna delle componenti suddette, secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello Statuto, esprime un numero definito di delegati così fissato: LNP Serie A 20; LNP Serie B 21; Lega Pro 60; LND 90; Atleti 52; Tecnici 26; AIA 9.
I delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti; per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND; per gli atleti, per i tecnici e per gli arbitri di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli arbitri secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle rispettive associazioni: Calciatori-AIC, Allenatori-AIAC e Arbitri-AIA.
Allo scopo di definire il calcolo delle maggioranze assembleari il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti. Questo calcolo, definito nel rispetto dell’art. 20 comma 2 dello Statuto federale, assegna al voto di ciascuno dei delegati un peso diverso, ovvero risulterà che il voto di alcuni delegati più di altri, secondo il seguente criterio: 20 delegati Serie A - 3,09; 21 delegati Serie B - 1,23; 60 delegati Lega Pro - 1,46; 90 delegati LND - 1,95; 52 delegati Atleti - 1,98, 26 delegati Tecnici - 1,98; 9 delegati AIA - 1,15.
Riassumendo i delegati partecipanti all’Assemblea Elettiva saranno 278 mentre i voti che esprimeranno saranno 516.
L’assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, nel rispetto dell’art. 22 dello Statuto, con la presenza di nominati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. In prima convocazione basterà la presenza di delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti. Ogni delegato può votare per un solo candidato.
Nel rispetto dell’art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporta la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l’Assemblea.