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Data: 17/10/2016 -

Regolamentiamo – La Guida Pratica della Regola 4: l’equipaggiamento dei calciatori

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Continuiamo il percorso che ci porta ad analizzare, regola per regola, quella che è la casistica, o per usare un termine più corretto la “Guida Pratica”, del Regolamento del Gioco del Calcio.

Oggi parliamo delle particolarità della Regola 4, a proposito delle indicazioni che la Federazione e le varie Leghe forniscono all’inizio dei campionati di competenza per i calciatori.

La Federazione Italiana Gioco Calcio ha stabilito che per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero (1-99). Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

Per le società appartenenti alla LND e al SGS, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.

Le Leghe e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

Non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. È consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al SGS, apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

Per le società della LND e del SGS i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili e alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.

Per le società appartenenti alla LND e al SGS è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel rapporto di gara per gli eventuali provvedimenti dell’organo competente.

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