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Serie B, respinto il ricorso del Venezia: i playout si giocheranno regolarmente

Ultimo ricorso del Venezia respinto e ufficialità arrivata: i playout di Serie B, con la squadra di Cosmi e la Salernitana impegnate nelle ultime due gare utili ad evitare la retrocessione in C, verranno regolarmente disputati.

La conferma è giunta direttamente dal TAR del Lazio, con i match del 5 e 9 giugno che andranno dunque in scena tra lo stadio "Arechi" e "Penzo" al di là della camera di consiglio fissata per il prossimo 11 giugno, per la trattazione collegiale: tra le motivazioni espresse dal giudice Panzironi nel comunicato ufficiale pubblicato, "appare preminente l’interesse alla conclusione del campionato al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni”.

Ecco il comunicato:

"Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2019, proposto da Società Venezia Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani, Gianmaria Daminato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7; 

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; 

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione nel cui studio in Roma, Lung. dei Mellini n. 17 è domiciliata;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Us Salernitana 1919 S.r.l.,

Foggia Calcio S.r.l. , in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Catricalà,, Luigi Fischetti e Fabio Baglivo domiciliati presso lo studio dell’avv. Catricalà, indirizzo PEC registri; 

per l’annullamento, previa sospensione cautelare,

anche ex art. 56 c.p.a.,

– del Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019, comunicato alla ricorrente in pari data, del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale, preso atto del C.U. FIGC n. 108/CFA – Sezioni Unite del 29 maggio 2019 e a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 161 del 15 maggio 2019, ha reso pubblica la nuova classifica finale del Campionato Serie BKT 2018/2019 nonché, visto il Consiglio Federate tenutosi in data 30 maggio 2019, ha comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play out;

– nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa:

– il Comunicato Ufficiale n. 167 del 27 maggio 2019 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale si è determinato lo svolgimento delle gare valide per i playout e, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte di organi della Giustizia Federale, rimesso al Consiglio Direttivo ogni ulteriore provvedimento consequenziale; 

– il parere n. 3 del 2019, prot. n. 409/19, del collegio di Garanzia Sez. Consultiva del CONI; 

– il verbale, se esistente, del Consiglio Federale citato nel Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019 del Presidente della LNPB.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione della Lega di serie B, della F.I.G.C e di Foggia Calcio s.r.l.;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Considerato che, in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che sarà adeguatamente apprezzata nella sede collegiale, allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.;

ritenuto, inoltre, che, nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, appare preminente l’interesse alla conclusione del campionato al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni;

ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare. 

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11.6.2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 giugno 2019″.

Redazione

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