Continuiamo il percorso che ci porta ad analizzare, regola per regola, quella che è la casistica, o per usare un termine più corretto la “Guida Pratica”, del Regolamento del Gioco del Calcio.
Oggi parliamo delle particolarità della Regola 4, a proposito delle indicazioni che la Federazione e le varie Leghe forniscono all’inizio dei campionati di competenza per i calciatori.
Per le società della LND e del SGS i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili e alla diffusione dell’attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
Per le società appartenenti alla LND e al SGS è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.
L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel rapporto di gara per gli eventuali provvedimenti dell’organo competente.
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