Arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il petardo lanciato vicino ad Emil Audero in Cremonese-Inter
Dopo il divieto di trasferta fino al prossimo 23 marzo (escluso il derby di Milan in quanto non al di fuori della Lombardia), è arrivato anche il verdetto del Giudice Sportivo in merito ai fatti di Cremonese-Inter.
Come noto, infatti, al terzo minuto del secondo tempo un sostenitore lanciava un petardo in campo, che esplodeva vicino ad Emil Audero. Sono stati momenti di apprensione, con tutti i giocatori vicino al portiere e un comportamento molto duro degli stessi calciatori nerazzurri contro la propria curva.
Ora, dunque, è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo che, come sottolineato nel comunicato, tiene in conto anche la disponibilità del club interista a collaborare per individuare tempestivamente il colpevole.
Ed è stato valutato anche il comportamento di palese dissociazione (nei gesti e nelle parole) da parte dei tesserati nerazzurri. Nello specifico, dunque, 50 mila euro di multa e diffida specifica al club. Di seguito la nota completa.
Ecco dunque il comunicato integrale del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato verso Emil Audero durante Cremonese-Inter. “Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava
il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti“.
Poi ancora. “Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa“.
“Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS“.
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