Dopo la notizia riguardante Fagioli, anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono stati sentiti dalla polizia sul caso scommesse. Come confermato dalla stessa FIGC, i due giocatori lasceranno il ritiro degli azzurri a Coverciano per tornare ai rispettivi club di appartenenza. Le scommesse effettuate dai calciatori sono un tema molto discusso all’interno delle varie Federazioni e anche la Federcalcio italiana ha un suo regolamento riguardo a questo.
La giustizia sportiva ha racchiuso all’interno dell’articolo 24 del regolamento le norme in merito alle scommesse dei calciatori. Ecco cosa dice:
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
Il regolamento prosegue con i commi 3, 4 e 5
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
5. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.
Riepilogando, il regolamento afferma come tutti i tesserati professionisti alla Federcalcio italiano abbiano il divieto di scommetere sugli incontri della stessa disciplina. Nel comma 2 si pone particolare attenzione anche sulle piattaforme illegali che raccolgono le scommesse.
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